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D.L. 24/12/2003 n. 355

7. Il perfezionamento della definizione comporta l'esclusione, ad ogni effetto, della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nonchè per i reati previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491-bis e 492 del codice penale, nonchè dagli articoli 2621, 2622 e 2623 del codice civile, quando tali reati siano stati commessi per eseguire od occultare i citati reati tributari, ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria. È altresì esclusa, per le definizioni perfezionate, l'applicazione delle sanzioni accessorie di cui all'art. 12 del Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e all'art. 21 del Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. L'esclusione di cui al presente comma non si applica in caso di esercizio dell'azione penale della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di perfezionamento della definizione.

8. Dalla data di entrata in vigore della presente Legge e fino al 18 aprile 2003 restano sospesi i termini per la proposizione del ricorso avverso gli avvisi di accertamento di cui al comma 1, gli atti di cui al comma 3bis, nonchè quelli per il perfezionamento della definizione di cui al citato Decreto legislativo n. 218 del 1997, relativamente agli inviti al contraddittorio di cui al medesimo comma 1.». «Art. 16 (Chiusura delle liti fiscali pendenti).

1. Le liti fiscali pendenti, ai sensi del comma 3, dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle seguenti somme

a) se il valore della lite è di importo fino a 2.000 euro: 150 euro

b) se il valore della lite è di importo superiore a 2.000 euro:

1) il 10 per cento del valore della lite in caso di soccombenza dell'Amministrazione finanziaria dello Stato nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, alla data di presentazione della domanda di definizione della lite;

2) il 50 per cento del valore della lite, in caso di soccombenza del contribuente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, alla predetta data;

3) il 30 per cento del valore della lite nel caso in cui, alla medesima data, la lite penda ancora nel primo grado di giudizio e non sia stata già resa alcuna pronuncia giurisdizionale non cautelare sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio.

2. Le somme dovute ai sensi del comma 1 sono versate entro il 16 aprile 2003, secondo le ordinarie modalità previste per il versamento diretto dei tributi cui la lite si riferisce, esclusa in ogni caso la compensazione prevista dall'art. 17 del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Dette somme possono essere versate anche ratealmente in un massimo di sei rate trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano 50.000 euro. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel primo periodo. Gli interessi legali sono calcolati dal 17 aprile 2003 sull'importo delle rate successive. L'omesso versamento delle rate successive alla prima entro le date indicate non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte a tali scadenze si applicano le disposizioni dell'art. 14 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresì dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali.

3. Ai fini del presente articolo si intende

a) per lite pendente, quella in cui è parte l'Amministrazione finanziaria dello Stato avente ad oggetto avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione, per i quali alla data di entrata in vigore della presente Legge, è stato proposto l'atto introduttivo del giudizio, nonchè quella per la quale l'atto introduttivo sia stato dichiarato inammissibile con pronuncia non passata in giudicato. Si intende, comunque, pendente la lite per la quale, alla data del 29 settembre 2002, non sia intervenuta sentenza passata in giudicato

b) per lite autonoma, quella relativa a ciascuno degli atti indicati alla lettera a) e comunque quella relativa all'imposta sull'incremento del valore degli immobili

c) per valore della lite, da assumere a base del calcolo per la definizione, l'importo dell'imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento; in caso di liti relative alla irrogazione di sanzioni D.L. 24-12-2003 N. 355 – Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. non collegate al tributo, delle stesse si tiene conto ai fini del valore della lite; il valore della lite è determinato con riferimento a ciascun atto introduttivo del giudizio, indipendentemente dal numero di soggetti interessati e dai tributi in esso indicati.

4. Per ciascuna lite pendente è effettuato, entro il termine di cui al comma 2, un separato versamento, se dovuto ai sensi del presente articolo ed è presentata, entro il 21 aprile 2003, una distinta domanda di definizione in carta libera, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore del competente ufficio dell'Amministrazione finanziaria dello Stato parte nel giudizio.

5. Dalle somme dovute ai sensi del presente articolo si scomputano quelle già versate prima della presentazione della domanda di definizione, per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di lite. Fuori dai casi di soccombenza dell'Amministrazione finanziaria dello Stato previsti al comma 1, lettera b), la definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorchè eccedenti rispetto a quanto dovuto per il perfezionamento della definizione stessa. Restano comunque dovute per intero le somme relative ai dazi costituenti risorse proprie dell'Unione europea.

6. Le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente articolo sono sospese fino al 1 giugno 2004, salvo che il contribuente non presenti istanza di trattazione; qualora sia stata già fissata la trattazione della lite nel suddetto periodo, i giudizi sono sospesi a richiesta del contribuente che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni del presente

articolo. Per le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente articolo sono altresì sospesi, sino al 1 giugno 2004, salvo che il contribuente non presenti istanza di trattazione, i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio. 7.

8. Gli uffici competenti trasmettono alle commissioni tributarie, ai tribunali e alle corti di appello nonchè alla Corte di cassazione, entro il 15 giugno 2004, un elenco delle liti pendenti per le quali è stata presentata domanda di definizione. Tali liti sono sospese fino al 31 dicembre 2004 ovvero al 30 aprile 2006 per le liti definite con il pagamento in un massimo di dodici rate trimestrali. L'estinzione del giudizio viene dichiarata a seguito di comunicazione degli uffici di cui al comma 1 attestante la regolarità della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto. La predetta comunicazione deve essere depositata nella segreteria della commissione o nella cancelleria degli uffici giudiziari entro il 31 dicembre 2004 ovvero il 30 aprile 2006 per le liti definite con il pagamento in un massimo di dodici rate trimestrali. Entro la stessa data l'eventuale diniego della definizione, oltre ad essere comunicato alla segreteria della commissione o alla cancelleria degli uffici giudiziari, viene notificato, con le modalità di cui all'art. 60 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'interessato, il quale entro sessanta giorni lo può impugnare dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite. Nel caso in cui la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la sentenza può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla sua notifica.

9. In caso di pagamento in misura inferiore a quella dovuta, qualora sia riconosciuta la scusabilità dell'errore, è consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione dell'ufficio. 9-bis. Per l'estinzione dei giudizi pendenti innanzi alla Commissione tributaria centrale all'esito della definizione della lite trova applicazione l'art. 27, primo comma, secondo e terzo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636; il presidente della Commissione o il presidente della sezione alla quale è stato assegnato il ricorso può delegare un membro della Commissione a dichiarare cessata la materia del contendere, mediante emissione di ordinanze di estinzione; il termine per comunicare la data dell'udienza alle parti e per il reclamo avverso tali ordinanze è di trenta giorni.

10. La definizione di cui al comma 1 effettuata da parte di uno dei coobbligati esplica efficacia a favore degli altri, inclusi quelli per i quali la lite non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del comma 5».

-Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 9 del Decreto-Legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 maggio 1997, n. 140, recante misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica: «Art. 9 (Obblighi di versamento a carico dei concessionari della riscossione).

1. I concessionari della riscossione, entro il 30 dicembre di ogni anno, versano il 33,6 per cento delle somme riscosse nell'anno precedente per effetto delle disposizioni attuative della delega legislativa prevista dal comma 138 dell'art. 3 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, intese a modificare la disciplina dei servizi autonomi di cassa degli uffici fi- D.L. 24-12-2003 N. 355 – Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. nanziari, a titolo di acconto sulle riscossioni a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.».

Art. 23-undecies. Interventi a favore del trasporto aereo ((1. All'articolo 4, comma 153, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: «di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 139,» sono inserite le seguenti: «nonchè per le finalità di cui all'articolo 5 del Decreto-Legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 maggio 1997, n. 135, e all'articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 18 giugno 1998, n. 194».

2. Per lo sviluppo e la realizzazione delle infrastrutture aeroportuali di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 139, all'articolo 5 del Decreto-Legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 maggio 1997, n. 135, e alla Legge 1 agosto 2002, n. 166, e successive modificazioni, è autorizzato, in favore dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) un contributo annuo a decorrere dal 2004 di 10 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), del Decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, come determinata dalla tabella C allegata alla Legge 24 dicembre 2003, n. 350.)) Riferimenti normativi:

-Si riporta il comma 153, dell'art. 4 della Legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2004)», così come modificato dalla Legge qui pubblicata: «153. Per lo sviluppo e la realizzazione delle infrastrutture aeroportuali secondo le finalità di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 139, nonchè per le finalità di cui all'art. 5 del Decreto-Legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 maggio 1997, n. 135, e all'art. 1, commi 1 e 2, della Legge 18 giugno 1998, n. 194, è concesso un contributo in conto capitale di 27,3 milioni di euro per il 2004. Per permettere l'applicazione del regolamento (CE) n. 1177/2002 del 27 giugno 2002 del Consiglio, relativo al meccanismo di difesa temporaneo della cantieristica europea dal dumping dei Paesi asiatici, è stanziata la somma di 10 milioni di euro per l'anno 2004. Con Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti vengono stabilite le modalità di concessione del contributo. L'efficacia delle disposizioni del presente comma è subordinata, ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea».

 

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